GLI STUDI PROFESSIONALI ASSOCIATI inquadramento civilistico 1) 2)

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GLI STUDI PROFESSIONALI ASSOCIATI inquadramento civilistico 1) 2) 3) 4) 5) Premessa Esercizio in forma associata e societaria alla luce della legge Bersani (L. 266/97) Esercizio in forma associata ex L. 1815/39 Studi associati costituiti in forma di società semplice L’atto costitutivo e lo statuto dello studio associato Arezzo 11 novembre 2016 Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo Dott. Gianfranco Dei 1

Legge 1815/39: due statuizioni Obbligo di ricorrere allo forma dello “studio associato” e obbligo di comunicazione agli Ordini (art. 1) Divieto di adottare la forma societaria o altre forme diverse dallo “studio associato” (art. 2) Arezzo 11 novembre 2016 2

L’esercizio delle professioni intellettuali “protette” in forma societaria pareva contrario a due principi fondamentali Carattere rigorosamente personale della prestazione professionale ex art. 2232 c.c. Compenso adeguato al “decoro professionale” del professionista ex art. 2233 c.c. Arezzo 11 novembre 2016 3

Esercizio in forma associata e societaria alla luce della legge Bersani (Legge 266/97) L’art. 24 della legge 266/97 ha abrogato l’art. 2 della legge 1815/39 (prevista emanazione di un decreto, mai pubblicato) DUBBI: a) b) Problema di gerarchia delle fonti: pareri negativi del Consiglio di Stato; Problema in merito al regime transitorio conseguente alla mancata emanazione del reg. min. (Intervento giurisprudenza di merito – Trib. Milano decreto 05/06/1999 – anche nelle more dell’emanazione del regolamento sull’indicazione dei requisiti necessari per poter esercitare l’attività professionale in forma societaria, può essere iscritta nel registro delle imprese una società di professionisti costituita in forma di società di persone e in modo specifico nella forma della società semplice, restando garantita, in tal caso, la responsabilità illimitata dei soci). Intervento del Senato 23 giugno 1998. Arezzo 11 novembre 2016 4

Esercizio in forma associata ex Legge 1815/39 Art. 1: impone, accanto alla dizione “studio associato” la specificazione del nome e cognome con i relativi titoli professionali dei singoli associati. Ancorché privo di personalità giuridica lo studio associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interesse cui la legge conferisce capacità di porsi come centri autonomi di rapporti giuridici e di situazioni giuridiche soggettive attive e passive. Lo studio risulta così dotato di una certa soggettività giuridica, in quanto nei rapporti con i terzi si presenta come centro unitario di imputazione di situazioni di natura soggettiva. Arezzo 11 novembre 2016 5

Esercizio in forma associata ex Legge 1815/39 Rapporti interni ed esterni: Natura giuridica dello studio associato: Organizzazione e rappresentanza: (art. possibilità riconosciuta al singolo professionista di porre in essere sia la stipulazione che l’esecuzione del contratto. Potere di rappresentanza reciproco tra studio associato e professionista membro. Lo studio all’esterno si pone come unico centro di imputazione di interessi. (Cass. 13/04/2007, n. 8853) gli studi professionali associati, anche se privi di personalità giuridica, rientrano tra quei fenomeni di aggregazione di interessi ai quali la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione dei rapporti giuridici. Capacità di stare in giudizio. 1 legge 1815/39) obbligo di utilizzare la dizione di studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario seguito dal nome e cognome, con i titoli professionali degli associati. Notificazione dell’esercizio associato all’organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati. Arezzo 11 novembre 2016 6

Esercizio in forma associata ex Legge 1815/39 (Corte d’appello di Milano 27/05/1988) due importanti principi. (Cassazione 16/04/1991 n. 4032) nei rapporti interni intercorrenti tra i professionisti di associazioni impostate su un piano di assoluta pariteticità possono essere adottate regole pattizie organizzative tipiche dello schema di società di persone, senza per ciò contrastare con alcun divieto espresso dalla legge o qualificare il contratto quale struttura societaria. Contenuto del contratto associativo: Conferimenti degli associati; Beni o rapporti che devono essere restituiti al socio in caso di scioglimento del rapporto; Garanzia e rischi dei conferimenti; Ripartizione dei guadagni e delle perdite; Restituzione dei beni conferiti in godimento; Liquidazione della quota del socio receduto. Arezzo 11 novembre 2016 7

Esercizio in forma associata ex Legge 1815/39 Applicazione analogica delle disposizioni in tema di società semplice: (Corte d’appello di Milano, sentenza 19/04/1996, rivede la limitazione posta dall’art. 2 legge 1815/39. Riconosce allo studio associato l’applicabilità, in via analogica, delle disposizioni codicistiche dettate in materia di società semplice, sulla base dell’assunto che l’associazione tra professionisti costituisce una delle più rilevanti e concrete manifestazioni di detto tipo di società. Amministrazione: spetta solamente agli associati e potrà essere esercitata disgiuntivamente dagli stessi. Arezzo 11 novembre 2016 8

Studi associati costituiti in forma di società semplice Rinvio alla pronuncia del Tribunale di Milano (decreto 05/06/1999): nelle more dell’emanazione del regolamento di attuazione della legge Bersani ha consentito l’iscrizione nel registro delle imprese di una società di professionisti costituita in forma di società di persone e in modo specifico nella forma di società semplice, restando garantita, in tal caso, la responsabilità illimitata dei soci. Contenuto del contratto sociale: (art 18, co. 4, Regolamento attuativo). La domanda di iscrizione al R.I. delle società semplici deve contenere: cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza anagrafica e codice fiscale dei soci; Ragione sociale e codice fiscale della società; Soci che svolgono la funzione di amministrazione e di rappresentanza della società; Sede (principale e secondaria) della società; Oggetto sociale; Conferimenti; Prestazioni e soci d’opera; Partecipazione agli utili; Durata della società. Differenze con l’art. 2295 c.c. (atto costitutivo snc) Arezzo 11 novembre 2016 9

Studi associati costituiti in forma di società semplice Conferimenti: norma di riferimento art. 2253 c.c. in tema di conferimenti della società semplice. Particolarità: nelle società semplici di professionisti risulta sempre necessario lo svolgimento dell’attività professionale, caratterizzata dalla personalità dell’esecuzione. Il socio professionista può essere configurato quale socio d’opera (“puro” e “spurio”). Rilevanza di tali conferimenti ai fini della determinazione del capitale sociale. Un orientamento condivisibile ritiene che tutti i conferimenti devono essere imputati a capitale. Amministrazione e rappresentanza: Potrebbero applicarsi le norme contenute nei capi II, III e IV del libro V del c.c. Per quel che concerne i tipi sociali della società semplice e della società in nome collettivo, il legislatore ha previsto che – in mancanza di diversa pattuizione – l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. L’atto costitutivo potrà disporre diversamente, prevedendo ad esempio l’amministrazione congiuntiva a più soci (art. 2258 c.c.) o l’amministrazione disgiuntiva ad alcuni di essi (art. 2257 co. 2 c.c.). Arezzo 11 novembre 2016 10

Studi associati costituiti in forma di società semplice Nomina degli amministratori: la legge non se ne occupa. Dispone solamente l’amministrazione disgiuntiva, muovendo dal presupposto che il potere di amministrazione sia connaturato nella posizione di socio illimitatamente responsabile; Dunque: o O l’amministrazione spetterà ex lege a ciascun socio illimitatamente responsabile (l’atto costitutivo nulla prevede); o O la nomina dell’amministratore sarà contenuta nell’atto costitutivo; o Oppure potrà costituire oggetto di atto separato. Revoca degli amministratori: Alle situazioni sopra descritte corrispondono altrettante ipotesi di revoca: o Il potere di amministrare non può venir meno se non a seguito di una modificazione del contratto sociale o a seguito dell’uscita del socio dalla società. Revoca solo per giusta causa. o La revoca dell’amministratore nominato nel contratto sociale potrà avvenire solo quando ricorra una giusta causa, in mancanza della quale la revoca non ha effetto. (Art. 2252 c.c. – consenso di tutti i soci) o L’amministratore nominato con atto separato può essere revocato secondo le norme sul mandato che consentono la revoca del mandatario in qualsiasi tempo (se revoca senza giusta causa l’amministratore avrà diritto al risarcimento dei danni ex art. 1725 c.c.) Arezzo 11 novembre 2016 11

Studi associati costituiti in forma di società semplice Amministrazione disgiunta: In caso di amministrazione disgiunta, ciascun socio amministratore può compiere gli atti di gestione indipendentemente dagli altri senza l’obbligo della preventiva comunicazione agli stessi in relazione all’atto che sta per compiere. Problemi di coordinamento tra i vari amministratori. Per questo è stato previsto il diritto di opposizione all’operazione prima che venga compiuta, sulla quale è chiamata a decidere la maggioranza dei soci, calcolata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (art. 2257 c.c.) Arezzo 11 novembre 2016 12

Studi associati costituiti in forma di società semplice Amministrazione congiunta: Art. 2258 c.c. stabilisce che è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Il contratto sociale può però prevedere che per il compimento di determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, da calcolarsi secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili. Non è consentito al singolo amministratore di compiere atti da solo, salvo il caso in cui ricorra l’urgenza di evitare un danno alla società. Diritti ed obblighi degli amministratori (art. 2260 c.c. – regole sul mandato) Responsabilità: In caso di violazione dei loro obblighi, gli amministratori sono solidalmente responsabili nei confronti della società, tranne quelli che dimostrino di essere esenti da colpa. Responsabilità solidale concepibile solo quando l’amministrazione sia esercitata congiuntamente o collegialmente, non anche quando essa spetti disgiuntamente a tutti i soci. In caso di amministrazione disgiunta, affinché il socio non amministratore vada esente da responsabilità sarà necessario che costui provi di non essere stato a conoscenza del fatto dannoso pur avendo usato la normale diligenza ovvero che, pur avendo fatto opposizione preventiva al compimento dell’operazione, la stessa opposizione sia stata respinta. Pertanto, posto che in regime di amministrazione disgiunta ciascun socio amministratore può agire senza informare gli altri, sussiste un dovere di vigilanza a carico di ciascun amministratore rispetto all’attività svolta dagli altri. Arezzo 11 novembre 2016 13

Studi associati costituiti in forma di società semplice Utili e perdite: Partecipazione del socio agli utili e alle perdite da non confondere con la quota di partecipazione del socio intesa quale insieme di situazioni giuridiche soggettive attive e passive di cui è titolare il soggetto che acquisisce lo status di socio. Trasferimento delle quote: il trasferimento delle quote inter-vivos implica l’applicabilità dell’art. 2252 c.c. e, dunque, il consenso unanime di tutti i soci, quando il contratto sociale non disponga diversamente. Nel caso di società personale di professionisti la regola dell’unanimità, o quanto meno della maggioranza, sarà necessaria per la tutela degli interessi degli stessi. L’ingresso di un nuovo socio – professionista rappresenterà una valutazione che gli altri soci professionisti dovranno effettuare almeno a maggioranza. Dovrà pertanto essere esclusa una clausola che prevede la libera trasferibilità della quota sociale. Arezzo 11 novembre 2016 14

Studi associati costituiti in forma di società semplice Responsabilità per le obbligazioni sociali: Se l’associazione tra professionisti adotta lo schema tipico delle società personali troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2267 e 2291 c.c. In particolare, nella s.s. e nella s.n.c. risponde delle obbligazioni sociali innanzitutto la società col proprio patrimonio. Nella s.s. rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, anche gli altri soci (art. 2267 co. 1 c.c.). Opponibilità a terzi. Nella s.n.c. invece, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e qualsiasi patto contrario non produce effetti nei confronti dei terzi (art. 2291 c.c.). Beneficio di escussione in favore dei soci Separazione tra patrimonio della società e patrimonio dei soci. I soci sono responsabili solo in via sussidiaria rispetto alla società in quanto godono del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (artt. 2268 e 2304 c.c.) che impone ai creditori sociali di aggredire il patrimonio della società prima di quello personale dei soci. Particolarità: Nella società semplice il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile su cui ricadrà l’onere di invocare il beneficio della preventiva escussione indicando i beni sui quali il creditore potrà agevolmente soddisfarsi. Nella società in nome collettivo il beneficio di escussione opera automaticamente. (art. 2304 prevede infatti che i creditori sociale, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale). Il socio che avrà pagato potrà a sua volta esercitare l’azione di regresso: 1) In primis contro la società per l’ammontare dell’intero debito; 2) In secundis contro gli altri soci secondo la misura di ciascuno di essi nelle perdite. Arezzo 11 novembre 2016 15

Studi associati costituiti in forma di società semplice Responsabilità professionale: (art. 2236 c.c.) E’ da sostenersi che le obbligazioni ex contractu rientrano nel novero delle obbligazioni sociali. La responsabilità principale rimane in capo alla società in via diretta, mentre la responsabilità dei soci è sussidiaria. La responsabilità dei soci, inoltre, è anche solidale e non limitata al singolo professionista che ha effettuato la prestazione. Scioglimento: Scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio Principio fondamentale: continuazione e conservazione dell’ente. Il venir meno di uno o più soci – pur determinando la necessaria ridefinizione di rapporti patrimoniali – non comporta lo scioglimento della società, rimettendo, la norma, tale decisione alla volontà dei soci superstiti. Caso particolare di associazione tra professionisti. La norma potrebbe non trovare piena applicazione. Le capacità professionali dei soci, i requisiti di onorabilità ed eticità degli stessi rappresentano valori e requisiti non propriamente fungibili. In tal caso i superstiti potrebbero ricostituire la compagine entro sei mesi con altri professionisti di comprovata professionalità ovvero provvedere allo scioglimento. Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio si verifica in caso di: o Morte o Recesso o Esclusione Arezzo 11 novembre 2016 16

Studi associati costituiti in forma di società semplice Morte del socio Nelle società di persone in caso di morte di uno dei soci (art. 2284 c.c.), salva contraria disposizione del contratto sociale, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. In combinato disposto con l’art. 2289 c.c., tre possibilità: o Liquidazione della quota del socio defunto e continuazione del rapporto fra i soci superstiti; o Liquidazione della quota del socio defunto e scioglimento della società; o Continuazione del rapporto societario con gli eredi del socio defunto (per le società tra professionisti l’ingresso del nuovo socio è tuttavia subordinata alla presenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità propri del tipo di attività svolta. Liquidazione quota spettante al socio: il socio o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, con la conseguente impossibilità per il socio o gli eredi di pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà, ovvero in godimento, fino allo scioglimento della società, salva diversa pattuizione. Il valore della quota si determina in base alla situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento, tenendo in considerazione le operazioni in corso. Arezzo 11 novembre 2016 17

Studi associati costituiti in forma di società semplice Recesso del socio (art. 2285 c.c.) – il recesso del socio (ossia lo scioglimento del rapporto sociale per volontà dello stesso) dalla società contratta a tempo determinato o per tutta la vita dei soci deve essere comunicato agli altri con un preavviso di almeno tre mesi. Il socio può recedere: o Nei casi previsti nel contratto sociale; o Quando sussiste una giusta causa. Esclusione del socio (artt. 2286 e ss. c.c.) Può essere di diritto o facoltativa. o Esclusione di diritto: ipotesi di fallimento del socio e quella di un socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota. o Esclusione facoltativa: o Gravi inadempienze degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale; o Interdizione e inabilitazione del socio; o Casi di sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile al socio. Art. 2287 c.c. – Procedimento di esclusione del socio Arezzo 11 novembre 2016 18

Studi associati costituiti in forma di società semplice Scioglimento della società (Art. 2272 c.c.) – Cause di scioglimento della società: o o o o o Decorso del temine; Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo; Volontà di tutti i soci; Mancanza della pluralità dei soci, se nel termine dei sei mesi questa non è ricostituita; Altre cause previste dal contratto sociale. Nelle snc sono cause di scioglimento: Il fallimento; La liquidazione coatta amministrativa della società. Nelle società personali di professionisti i casi di scioglimento seguiranno le sole regole analizzate per le società semplici. Arezzo 11 novembre 2016 19

L’atto costitutivo e lo statuto dello Studio associato L’atto costitutivo dello Studio professionale può rivestire la forma: o Dell’atto pubblico; o Della scrittura privata (anche autenticata) . L’atto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate ed è soggetto al pagamento dell’imposta di registro. Non è richiesta l’iscrizione al Registro Imprese. Possibile costituire uno studio associato interprofessionale a condizione che i professionisti soci abbiano idoneo titolo (iscrizione albo o ordine professionale). Arezzo 11 novembre 2016 20

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